IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  «Istituzione  del
Servizio   nazionale   della   protezione   civile»   e    successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 5» ed in particolare gli articoli 107 e 108; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della  difesa  civile»
ed in particolare l'art. 5, comma 2, del predetto  decreto-legge  ove
e' previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, predisponga
gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei
rischi, nonche' i programmi nazionali  di  soccorso  e  i  piani  per
l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d'intesa  con  le
Regioni e gli Enti locali; 
  Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, convertito nella legge  del
27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore  delle
popolazioni colpite dalle calamita' naturali  nelle  regioni  Molise,
Sicilia e  Puglia,  nonche'  ulteriori  disposizioni  in  materia  di
protezione  civile»  ed  in  particolare  l'art.   3   del   predetto
decreto-legge che autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri,
al  verificarsi  di  una  situazione  emergenziale   eccezionale   da
valutarsi  in  relazione   al   grave   rischio   di   compromissione
dell'integrita' della vita, su proposta  del  Capo  del  Dipartimento
della  protezione  civile  e  sentito  il  Presidente  della  regione
interessata,  anche  prima  della  dichiarazione   dello   stato   di
emergenza, a disporre il  coinvolgimento  delle  strutture  operative
nazionali  del  Servizio  nazionale  della  protezione   civile   per
fronteggiare l'emergenza; 
  Visto il decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  del  12  luglio  2012,  n.  100  recante
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
febbraio  2004,  recante  «Indirizzi  operativi   per   la   gestione
organizzativa e del sistema di allertamento nazionale e regionale per
il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e
successive modificazioni ed integrazioni» e s.m.i, ed in  particolare
il punto 5 concernente le misure  di  previsione  e  prevenzione  non
strutturale finalizzate al governo delle piene, ove e'  previsto  che
nei bacini di interesse interregionale  e  nazionale,  in  cui  siano
presenti opere di ritenuta iscritte nel Registro italiano  dighe,  il
Dipartimento  della  protezione  civile  e  le  Regioni   interessate
costituiscano un'Unita' di comando e  controllo  che  si  rappresenta
come Autorita' di protezione civile per il governo delle piene; 
  Vista la Direttiva  del  3  dicembre  2008  concernente  «Indirizzi
operativi per la gestione delle emergenze»; 
  Visto  il  decreto  legislativo,  n.  49,  del  23  febbraio   2010
concernente l'attuazione della  direttiva  2007/60/CE  relativa  alla
valutazione  ed  alla  gestione  dei  rischi  di  alluvioni   ed   in
particolare,  l'art.  3  ove  e'  previsto   che   le   Regioni,   in
coordinamento tra loro e con il Dipartimento della protezione civile,
provvedano, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 27 febbraio 2004 per  il  distretto  idrografico  di
riferimento, alla predisposizione ed all'attuazione  del  sistema  di
allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico
ai fini di protezione civile; 
  Visto altresi' l'art. 7, comma 3, del predetto decreto  legislativo
in cui si dispone che i piani di gestione contengano una sintesi  dei
contenuti  dei  piani  urgenti  di  emergenza  predisposti  ai  sensi
dell'art. 67, comma 5, del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,
nonche' della normativa previgente  e  tengano  conto  degli  aspetti
relativi alle attivita' di regolazione dei deflussi posta  in  essere
anche attraverso i piani di laminazione; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30
dicembre 2011, con il  quale  al  dott.  Franco  Gabrielli  e'  stato
conferito  l'incarico  di  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  7
novembre 2012, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento
della protezione civile»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  14
settembre   2012   recante   la   definizione   dei   principi    per
l'individuazione  del  funzionamento  dei   Centri   di   Competenza,
attualmente all'esame degli organi di controllo; 
  Considerato che in attuazione della direttiva 2007/60/CE le Regioni
devono, in  coordinamento  fra  loro  e  con  il  Dipartimento  della
protezione civile, provvedere alla predisposizione ed  all'attuazione
del sistema di allertamento nazionale, statale e  regionale,  per  il
rischio idraulico ai fini di protezione civile nell'ambito del  piano
di gestione delle alluvioni; 
  Considerato che in attuazione del sistema di allertamento nazionale
di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del
27 febbraio 2004 inerente i  bacini  di  interesse  interregionale  e
nazionale, il governo delle piene e' attuato da un'Unita' di  comando
e controllo che si rappresenta come Autorita' di protezione civile; 
  Considerato  che   pertanto   si   rende   urgente   e   necessaria
l'istituzione dell'Unita' di Comando e Controllo per il governo delle
piene, cosi' come prevista dalla citata  Direttiva  del  27  febbraio
2004 per il bacino del fiume Po  che  attraversa  i  territori  delle
Regioni    Valle    d'Aosta,    Piemonte,     Liguria,     Lombardia,
Emilia-Romagna,Veneto e della Provincia autonoma di Trento; 
  Ritenuto che a tal fine e'  opportuno  e  necessario  fornire  alle
Regioni interessate specifici indirizzi operativi in  relazione  alle
modalita' di costituzione e funzionamento dell'Unita'  di  comando  e
controllo e delle strutture tecniche di supporto  alla  decisione  di
protezione civile relativamente alle azioni di governo delle piene, a
livello regionale e sovra regionale; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  del  24
gennaio 2013; 
 
                                Emana 
                       la seguente direttiva: 
 
1. Premessa. 
  La complessa configurazione idrografica e orografica del bacino del
fiume  Po,  composto  da  corsi  d'acqua  alpini  e  collinari   (es.
Piemonte), alpini regimati da laghi  (es.  Lombardia)  e  appenninici
(es.  Emilia),  con  regimi  idrologici   abbastanza   differenziati,
comporta  durante  gli  eventi  di  pioggia  una  certa  varieta'  di
situazioni nel decorso delle piene lungo il Po, connessa alla diversa
distribuzione   spazio-temporale   dei   deflussi   provenienti   dai
tributari. 
  L'analisi degli eventi storici effettuata dall'Autorita' di  Bacino
del Fiume Po, consente di  delineare  quattro  scenari  di  piena  di
riferimento, che definiscono i tipi di associazione piu' frequente di
bacini,  ricadenti  in  uno  o  piu'  territori  regionali,  cui   e'
attribuibile un rilevante contributo  nella  formazione  della  piena
lungo il Po. 
  Primo tipo (piemontese): gli eventi si  contraddistinguono  per  il
contributo quasi sempre rilevante  fornito  dai  fiumi  Dora  Baltea,
Sesia, Tanaro e Ticino, cui si  associano  di  volta  in  volta,  con
apporti piu' o meno sensibili, tributari dell'arco alpino occidentale
e  talora,  con  deflussi  piu'   modesti,   alcuni   corsi   d'acqua
dell'Appennino Pavese (Staffora e Scuropasso). Il settore  di  bacino
padano  coinvolto  e'  quello   occidentale   o   centro-occidentale;
rientrano in questo tipo gli eventi storici del 1705,  1755,  1857  e
1907, tutti avvenuti nella stagione autunnale. 
  Secondo tipo (lombardo): e' caratterizzato in  misura  determinante
dalla partecipazione simultanea alla piena dei fiumi Ticino,  Lambro,
Adda e Oglio; il bacino padano risulta coinvolto fondamentalmente nel
settore centrale, percorso dagli  emissari  lacustri  lombardi.  Sono
assegnabili a questa tipologia le piene del 1807, 1812 e 1968,  tutte
avvenute, come nel tipo precedente, durante i mesi autunnali. 
  Terzo tipo (piemontese-lombardo): i corsi  d'acqua  che  forniscono
sempre contributi determinanti al Po  sono  il  Sesia  e  il  Tanaro,
contraddistinto  quest'ultimo  da   portate   elevate   per   apporti
straordinari di Belbo, Bormida e Orba; pressoche'  in  ogni  caso  vi
sono inoltre apporti notevoli di Adda e Oglio, di poco  inferiori  ai
valori massimi. A questi fiumi si associano di volta in volta  alcuni
tributari piemontesi (Scrivia e Lambro), tutti con  piene  non  molto
elevate, ma importanti perche' coincidenti con il passaggio del colmo
lungo  l'asta  del  Po.  Saltuariamente  vengono   forniti   moderati
contributi da singoli corsi d'acqua appenninici emiliani.  In  questo
tipo di evento vengono per lo piu' coinvolti i  bacini  del  versante
alpino centrale e occidentale; ricadono in questo scenario  le  piene
del 1801, del 1917 e del 1926, manifestatesi nella stagione autunnale
la prima e nei mesi primaverili le altre due; 
  Quarto tipo (intero  bacino  padano):  e'  evidente  la  dimensione
spaziale degli eventi e quindi il numero  elevato  di  corsi  d'acqua
che, nei diversi settori del sistema idrografico padano,  partecipano
alla formazione della piena. Sistematicamente il contributo  iniziale
perviene da vari fiumi del settore occidentale, tra i quali emerge la
costante presenza del Sesia e,  quasi  sempre,  del  Tanaro.  Piu'  a
valle, sul lato sinistro del Po, si hanno con  analoga  ripetitivita'
le piene dei fiumi Olona e  Lambro,  cui  si  associano  con  elevata
frequenza quelle dell'Adda e dell'Oglio;  tra  i  corsi  d'acqua  del
versante appenninico ricorre costantemente l'apporto  del  gruppo  di
tributari dal Parma al Panaro e, piu'  saltuariamente,  dei  torrenti
dell'Oltrepo' Pavese e del Piacentino. Sono rappresentativi di questo
tipo gli eventi del 1839, del 1872, del 1879  e  del  1951  che,  con
esclusione di quello del 1879 avvenuto in tarda  primavera,  si  sono
manifestati nei mesi autunnali. 
2. Governo delle piene. 
  Ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei  Ministri
27 febbraio 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e
del sistema di allertamento nazionale  e  regionale  per  il  rischio
idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive
modificazioni ed integrazioni» e del decreto legislativo 23  febbraio
2010, n. 49 «Attuazione  della  direttiva  2007/60/CE  relativa  alla
valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» le Regioni,  con
il concorso, se del caso, del Dipartimento  della  protezione  civile
devono assolvere al governo delle piene. 
  Nel caso di eventi di piena che coinvolgano bacini che  interessano
piu' Regioni, il Dipartimento della  protezione  civile  promuove  ed
indirizza,  anche  attraverso  la   rete   dei   Centri   Funzionali,
l'interscambio e la  condivisione  delle  informazioni  tra  tutti  i
soggetti interessati al governo della piena. 
  Per il governo degli eventi di piena i cui  effetti  interessano  i
territori di piu' Regioni,  l'evento  viene  gestito  dall'Unita'  di
Comando e Controllo (UCC) che rappresenta l'autorita'  di  protezione
civile  per  il  governo  delle  piene.   E'   un   tavolo   politico
istituzionale costituito dai Presidenti delle  Regioni,  o  dai  loro
delegati, dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela de  Territorio  e
del Mare o da un suo delegato (che potra' essere un Sottosegretario o
il Segretario dell'Autorita' di  Bacino  a  seconda  del  livello  di
rappresentanza) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Capo
del Dipartimento della protezione civile o suo delegato,  che,  sulla
base delle informazioni fornite dai Centri regionali di coordinamento
tecnico idraulico (di  cui  al  seguito)  e  con  il  supporto  della
Segreteria tecnica (di cui al seguito), sulla base degli  scenari  in
atto e previsti, assume decisioni sulle possibili azioni necessarie a
fronteggiare,  e,  se  possibile,  ridurre  gli  effetti  determinati
dall'evento di piena, al fine di tutelare l'integrita' della vita,  i
beni, gli insediamenti e l'ambiente. 
  L'attuazione  della  presente   Direttiva   non   determina   oneri
aggiuntivi a carico dello Stato e delle Regioni. 
3. Centro regionale di coordinamento tecnico idraulico. 
  Per la gestione degli eventi di piena  nel  bacino  del  fiume  Po,
ciascuna  Regione  deve  individuare  una  struttura  che  svolga  le
funzioni di Centro regionale di coordinamento  tecnico  idraulico  al
fine del governo delle piene sulla  parte  di  bacino  del  fiume  Po
ricadente nel proprio territorio. 
  Qualora gli ordinamenti delle  Regioni  gia'  prevedano  centri  di
coordinamento tecnico di protezione civile, quali quelli istituiti al
fine della gestione tecnica dell'emergenza idrica dichiarata nel 2007
per le Regioni del Centro e del Nord del Paese, questi, se  del  caso
integrati secondo le indicazioni del presente provvedimento,  possono
svolgere le funzioni di Centro  regionale  di  coordinamento  tecnico
idraulico, di cui ciascuna Regione definisce la sede, la composizione
ed il funzionamento, coordinandosi con le altre Regioni  al  fine  di
garantire modalita' di funzionamento il piu'  possibile  omogenee  al
fine dell'ottimizzazione della  gestione  degli  eventi  a  scala  di
bacino. 
  Il  Centro  regionale  di  coordinamento   tecnico   idraulico   e'
competente         sulle         attivita'         in         materia
idrologica/idraulica/idrogeologica collegate al governo delle piene e
ad esso concorrono anche tutti i soggetti interessati  dagli  effetti
dell'evento e deve essere costituito  da  rappresentanti  del  Centro
Funzionale Decentrato (CFD), della Direzione generale per le dighe  e
le  infrastrutture  idriche  ed  elettriche   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'Agenzia  Interregionale  per  il
fiume  Po  (AIPo),  di  tutte  le  strutture   regionali   coinvolte,
dell'Autorita'  di  Bacino  (distretto)  del  fiume  Po,  nonche'  da
rappresentanti  degli  enti  pubblici  regolatori  dei  Grandi  Laghi
naturali  presenti  sul  territorio  interessato  dall'evento;   alle
attivita' del Centro possono concorrere, ove ritenuto opportuno dalla
Regione,  anche  altri  soggetti  pubblici  o   privati   interessati
dall'evento. 
  La Regione puo' stabilire che il Centro regionale di  coordinamento
tecnico idraulico e' altresi' competente per gli eventi di piena  che
interessino uno o  piu'  affluenti  del  fiume  Po  anche  senza  che
ricorrano le condizioni per il  probabile  manifestarsi  di  uno  dei
quattro scenari di riferimento sopra richiamati. 
  Ciascun Centro regionale  di  coordinamento  tecnico  idraulico  si
avvale, quale  supporto  oggettivo,  dei  risultati  del  sistema  di
modellistica  idraulica,  di  cui  al  seguito,   che   deve   essere
considerato uno strumento di riferimento per l'intero bacino del  Po.
Ad esso si andranno ad aggiungere,  come  integrazione  e  confronto,
strumenti regionali riferiti ai  domini  dei  CFD,  i  quali  con  le
modalita' definite a livello regionale coordineranno tutti i  dati  e
le informazioni derivanti dalle attivita' di previsione, monitoraggio
e sorveglianza prodotti dai diversi soggetti competenti coinvolti. 
  Il Centro regionale di coordinamento tecnico idraulico  sulla  base
dei possibili scenari di rischio coordina  e  propone  al  Presidente
della Regione, o suo delegato, le piu' opportune azioni di  contrasto
dell'evento, o degli eventi secondari indotti dallo stesso,  al  fine
di fronteggiarne gli effetti, anche al fine di limitare,  per  quanto
possibile, il suo evolversi nella fase emergenziale. Nel caso in  cui
si verifichi una  situazione  emergenziale,  questa  dovra'  comunque
essere gestita ai sensi della Direttiva del Presidente del  Consiglio
dei Ministri del 3 dicembre 2008 «Indirizzi operativi per la gestione
delle  emergenze»  ed  in  tale  ambito  il   Centro   regionale   di
coordinamento tecnico idraulico costituira' la  Funzione  tecnica  di
valutazione  del  Centro  operativo  regionale   o   dell'equivalente
struttura  di  coordinamento   emergenziale   istituita   a   livello
regionale. 
4. Unita' di comando e controllo dell'asta principale del Fiume Po. 
  L'UCC rappresenta l'autorita' di protezione civile per  il  governo
delle piene ed e' costituita dai Presidenti delle Regioni, o da  loro
delegati, dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio  e
del Mare o da un suo delegato (che potra' essere un Sottosegretario o
il Segretario dell'Autorita' di  Bacino  a  seconda  del  livello  di
rappresentanza)e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Capo
del Dipartimento della protezione  civile  o  suo  delegato,  che  la
presiede. La convocazione dell'UCC  e'  effettuata  dal  Dipartimento
della  protezione  civile  su  richiesta  di  una  o   piu'   Regioni
interessate, o su decisione del Dipartimento stesso. La sede dell'UCC
e' stabilita in funzione dello scenario di evento atteso o/e in  atto
e le ulteriori  modalita'  di  funzionamento  verranno  stabilite  ed
approvate nella riunione di insediamento. Ciascuna Regione,  d'intesa
con   il   Dipartimento   della    protezione    civile,    individua
preliminarmente le strutture idonee ad ospitare  l'UCC  tenuto  conto
dei possibili scenari di piena. 
  L'UCC coordina  e  assume  decisioni  sulle  possibili  azioni,  da
attuare sulla base degli scenari di evoluzione  dell'evento  previsti
sul bacino, necessarie a fronteggiare e, se  possibile,  ridurre  gli
effetti determinati dall'evento  di  piena,  ai  fini  di  protezione
civile. Nel caso in cui emergano in seno all'Unita' pareri  tra  loro
discordanti,  il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,
espletato ogni possibile tentativo per individuare,  in  tempo  reale
con  l'evolversi  dell'evento,  una  condivisa   sintesi   operativa,
esercitera' le funzioni di sussidiarieta' e/o  i  poteri  sostitutivi
dello Stato. 
  L'AIPO esercita le funzioni di Segreteria tecnica dell'UCC ed a tal
fine si  dota  della  necessaria  struttura  tecnica  definendone  il
funzionamento e le modalita' operative anche ai fini di  svolgere  la
funzione di centro previsionale per l'asta principale del fiume Po. 
  Al fine di  garantire  il  supporto  alle  decisioni  dell'UCC,  la
Segreteria Tecnica mantiene continui contatti con i Centri  regionali
di  coordinamento  tecnico  idraulico  e  con  il  Centro  Funzionale
Centrale del Dipartimento  della  protezione  civile,  acquisendo  le
informazioni in possesso dei Centri Funzionali Decentrati, degli enti
pubblici regolatori  dei  Grandi  Laghi  naturali,  dei  gestori  dei
presidi territoriali idraulici  e  degli  invasi,  dell'Autorita'  di
Bacino del fiume Po e della Direzione generale  per  le  dighe  e  le
infrastrutture   idriche   ed   elettriche   del   Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  I gestori delle «grandi dighe» sono tenuti a trasmettere  in  tempo
reale i dati idrologico-idraulici  degli  invasi  anche  direttamente
alla predetta Direzione generale per le  dighe  e  le  infrastrutture
idriche ed  elettriche  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per  l'acquisizione  al  sistema  di  monitoraggio  per  la
sicurezza idraulica di competenza della medesima. 
  Per gli eventi che coinvolgono piu' Regioni o l'intero  bacino,  le
informazioni  ai  media  vengono   fornite   esclusivamente   tramite
opportuni comunicati stampa dall'Unita' di Comando e Controllo. 
  In  caso  di  evoluzione  dell'evento   tale   da   richiedere   il
coinvolgimento delle strutture operative ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto-legge 4 novembre 2002, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 27 dicembre 2002, n. 286, ovvero di dichiarazione di  stato  di
emergenza ai sensi dell'art. 5, della legge n. 225/92 e s.m.i., viene
istituita la Di.Coma.C. secondo quanto previsto dalla Direttiva del 3
dicembre 2008 concernente «Indirizzi operativi per la gestione  delle
emergenze». Al fine di garantire la continuita'  delle  attivita'  di
supporto tecnico per la definizione  degli  scenari  di  rischio,  la
Segreteria Tecnica dell'UCC continua  ad  operare  nell'ambito  della
Funzione Tecnica di valutazione della Di.Coma.C. stessa. 
5. Modello previsionale per l'asta principale del Fiume Po. 
  La  sede  di  Parma  dell'AIPo,  svolge  le  funzioni   di   centro
previsionale per l'asta principale del fiume Po, coordinandosi con  i
Centri Funzionali Decentrati della Valle d'Aosta, del Piemonte, della
Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto. 
  L'AIPo, con il supporto della  struttura  di  ARPA-SIMC  di  Parma,
Centro di Competenza per la modellistica  idrologica,  garantisce  il
funzionamento del sistema  di  modellistica  idrologica  e  idraulica
(FEWS  PO)  e  l'allineamento  degli  analoghi  sistemi  di   back-up
operativi presso le Regioni e presso il  Centro  Funzionale  Centrale
del Dipartimento della protezione civile. 
  Il Dipartimento  della  protezione  civile,  l'AIPo,  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  le  Regioni  interessate
assicurano le risorse finanziarie per la gestione e  la  manutenzione
evolutiva dei sistemi modellistici, nonche' provvedono all'attuazione
delle attivita' previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  Allo  scopo  di  assicurare  le   attivita'   funzionali,   nonche'
gestionali, del  sistema  di  modellistica  idraulica,  ivi  comprese
quelle di Presidio Territoriale Idraulico  (di  cui  alla  Dir.P.C.M.
27/02/2004 e s.m.i.), i Centri Funzionali Decentrati si  impegnano  a
rendere disponibili in tempo reale all'AIPo i dati in  loro  possesso
necessari al mantenimento in  esercizio  delle  catene  operative  di
modellistica  previsionale,  attraverso   il   sistema   di   scambio
informativo dei Centri Funzionali. 
  Nel caso che le condizioni meteo di una o piu' Regioni  del  bacino
evidenzino una situazione tale da determinare una criticita' a  scala
di bacino, l'AIPo valuta, in coordinamento con  i  Centri  Funzionali
Decentrati e  con  il  supporto  del  Centro  di  competenza  per  la
modellistica idrologica e idraulica, gli scenari  d'evento  di  piena
attesi e/o in atto per l'asta principale del fiume Po  e  si  esprime
sui  livelli  idrometrici  previsti  e  sui  conseguenti  livelli  di
criticita', anche sulla base delle soglie  idrometriche  definite  in
accordo con i Centri Funzionali Decentrati,  relative  a  sezioni  di
riferimento e correlate ai livelli di guardia del Servizio di piena. 
  Tali valutazioni vengono espresse in un «Bollettino  di  previsione
di criticita' idrometrica sul bacino del Po» emesso da AIPo entro  le
ore 13.00, con il concorso di tutti i Centri  Funzionali  Decentrati,
per tutta la durata dell'evento, in cui sono riportate le  previsioni
meteo sinottiche sull'intero bacino elaborate dal Settore  meteo  del
Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della  protezione  civile
e, per ciascuna sezione di riferimento sull'asta di Po, il livello di
criticita', nonche', lo scenario d'evento atteso per le successive 48
ore.  In  corso  d'evento,  a  seguito  del  superamento  previsto  o
osservato dei livelli di criticita' nell'asta di Po, potranno  essere
emessi ulteriori aggiornamenti del bollettino. 
  L'AIPo trasmette i Bollettini cosi' predisposti ai responsabili dei
Centri Funzionali Decentrati e del Centro Funzionale Centrale. 
  Le Regioni, ricevuto il Bollettino, procedono, alle  valutazioni  e
alle dichiarazioni dei livelli di criticita' sulle  proprie  zone  di
allerta e alle conseguenti dichiarazioni sui livelli  di  allerta  al
fine dell'attivazione  del  sistema  di  protezione  civile,  secondo
modalita' e procedure di cui  alla  Dir.P.C.M.  27/02/2004  s.m.i.  e
specifiche disposizioni regionali. 
6. Piani di laminazione. 
  Al fine di  assicurare  la  possibile  laminazione  dell'evento  di
piena, atteso o in atto, presso l'Autorita' di bacino del  fiume  Po,
e' istituito un Tavolo tecnico con il compito di valutare  attraverso
studi specifici, entro due anni dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale del presente atto, l'influenza  che  possono  esercitare  i
volumi accumulabili negli invasi regolati dalle  dighe,  ubicate  nei
territori delle Regioni indicate al primo capoverso del punto 5 della
presente direttiva, sulla  formazione  e  propagazione  dell'onda  di
piena  a  valle.  A  tale  Tavolo  tecnico   partecipano   oltre   al
rappresentante della stessa Autorita' di bacino,  rappresentanti  del
Dipartimento  della  protezione   civile,   dei   Centri   Funzionali
Decentrati, della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche ed  elettriche  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, dell'AIPo, degli enti pubblici regolatori dei Grandi Laghi
naturali, e dei gestori degli invasi,  nonche'  di  tutti  gli  altri
presidi territoriali idraulici e le strutture regionali interessate. 
  In base ai risultati di tali  valutazioni  ed  alle  condizioni  di
esercizio delle singole dighe, devono essere poi  individuati  quegli
invasi  che  potrebbero   essere   effettivamente   funzionali   alla
laminazione delle  piene  e  quindi  ad  una  riduzione  del  rischio
idraulico a valle degli invasi stessi. 
  Per detti invasi le Regioni, con il concorso dei Centri  Funzionali
Decentrati, della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture
idriche ed  elettriche  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, dell'Autorita' di Bacino, d'intesa  con  i  gestori  degli
invasi e sotto il coordinamento  del  Dipartimento  della  protezione
civile, devono predisporre  ed  approvare  un  Piano  di  laminazione
secondo le procedure di cui alla Dir.P.C.M. 27/02/2004. 
  Al fine di assicurare la massima laminazione dell'evento di  piena,
l'UCC, sulla base degli scenari  attesi  ed  attraverso  il  concorso
tecnico dell'AIPo, in qualita'  di  Segreteria  Tecnica  e  sede  del
Centro  previsionale  dell'asta  principale  del  fiume  Po,   valuta
l'opportunita' di attivare l'invaso delle aree golenali chiuse e,  se
del caso, ne da' tempestiva  comunicazione  ai  Centri  regionali  di
coordinamento  tecnico  idraulico  ed  agli  Uffici  Territoriali  di
Governo interessati. 
7. Modifiche alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  L'ottavo capoverso ed  i  successivi  di  cui  al  paragrafo  della
Direttiva del 27 febbraio  2004,  inerente  «L'unita'  di  comando  e
controllo» sono sostituiti dai seguenti: 
  «Le manovre previste dal documento di  protezione  civile  e/o  dal
piano  di  laminazione,  salvo  quanto   diversamente   disposto   da
quest'ultimo,  potranno  essere  direttamente  eseguite  dal  gestore
dell'invaso, dopo averne data comunicazione ai gestori  del  presidio
territoriale idraulico, ai CFD interessati, all'Ufficio  tecnico  per
le dighe competente per territorio della Direzione  generale  per  le
dighe le infrastrutture idriche ed  elettriche  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, alla Unita' di Comando e Controllo ed
all'Ufficio Territoriale di  Governo  di  riferimento,  che,  presone
atto, informera' gli Uffici Territoriali di Governo dei territori  di
valle potenzialmente interessati  dalla  prevista  onda  di  piena  e
vigilera', se del caso, sulla attivazione dei piani  di  emergenza  a
valle della diga stessa, anche interagendo con  l'autorita'  preposta
al governo del piano d'emergenza  provinciale/regionale  e  ne  dara'
comunicazione al Dipartimento della protezione civile ed alla Regione
interessata. 
  Nel caso in cui una delle Amministrazioni che concorrono al governo
delle piene o il gestore, anche ai fini di salvaguardare l'opera,  le
popolazioni ed i beni a valle della diga,  proponga  di  operare  una
manovra  in  difformita'  o  modifica  a  quanto  rappresentato   nel
documento di protezione civile e/o nel piano di  laminazione,  dovra'
darne comunicazione immediata all'Unita' di comando e controllo. 
  L'Unita' di  Comando  e  Controllo,  valutata  in  tempo  reale  la
legittimita' e/o la sostenibilita' della proposta con i  gestori  del
presidio territoriale  idraulico,  l'Ufficio  tecnico  per  le  dighe
competente per territorio della Direzione generale per  le  dighe  le
infrastrutture   idriche   ed   elettriche   del   Ministero    delle
Infrastrutture e dei Trasporti, i  CFD  interessati,  l'Autorita'  di
Bacino e con il gestore  stesso,  trasmettera'  il  suo  consenso  al
gestore. Il gestore eseguira' la manovra approvata dopo  averne  data
comunicazione ai gestori del presidio territoriale idraulico, ai  CFD
interessati,  all'Ufficio  tecnico  per  le  dighe   competente   per
territorio della Direzione generale per le  dighe  le  infrastrutture
idriche ed  elettriche  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti,  alla  Unita'  di  Comando  e  Controllo  ed   all'Ufficio
Territoriale di Governo di riferimento, che, presone atto, informera'
gli  Uffici  Territoriali  di  Governo   dei   territori   di   valle
potenzialmente interessati dalla prevista onda di piena e  vigilera',
se del caso, sulla attivazione dei piani di emergenza a  valle  della
diga stessa, anche interagendo con l'autorita'  preposta  al  governo
del piano d'emergenza provinciale/regionale e ne dara'  comunicazione
al Dipartimento della protezione civile ed alla Regione interessata. 
  Nel caso l'UCC dissenta dalla proposta fatta, concertera' una nuova
proposta  con  il  gestore  stesso  e  con  i  gestori  del  presidio
territoriale idraulico, l'Ufficio tecnico per le dighe competente per
territorio della Direzione generale per le  dighe  le  infrastrutture
idriche ed  elettriche  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti, i CFD interessati, l'Autorita' di Bacino  sino  a  quando,
pervenuta  ad  un  giudizio  favorevole,   anche   in   questo   caso
trasmettera' il proprio consenso al gestore. Il gestore eseguira'  la
manovra approvata dopo  averne  data  comunicazione  ai  gestori  del
presidio territoriale  idraulico,  ai  CFD  interessati,  all'Ufficio
tecnico per  le  dighe  competente  per  territorio  della  Direzione
generale per le dighe le infrastrutture  idriche  ed  elettriche  del
Ministero delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  alla  Unita'  di
Comando  e  Controllo  ed  all'Ufficio  Territoriale  di  Governo  di
riferimento, che, presone atto, informera' gli Uffici Territoriali di
Governo dei  territori  di  valle  potenzialmente  interessati  dalla
prevista onda di piena e vigilera', se del  caso,  sulla  attivazione
dei piani di emergenza a valle della diga stessa,  anche  interagendo
con  l'autorita'  preposta   al   governo   del   piano   d'emergenza
provinciale/regionale e ne dara' comunicazione al Dipartimento  della
protezione civile ed alla Regione interessata.» 
8. Disposizioni finali. 
  Il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  rivolgera',
secondo quanto disposto dal comma 5, dell'art. 5 del decreto-legge  7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 2001, n. 401, le indicazioni  necessarie  al  raggiungimento
delle finalita' di coordinamento, relative alle procedure da attivare
per l'attuazione della presente Direttiva. 
  Per le Provincie Autonome di Trento e  Bolzano  e  per  la  Regione
autonoma Valle d'Aosta sono fatte salve  le  competenze  riconosciute
dai relativi Statuti speciali (D.P.R. del 31 agosto 1972,  n.  670  e
s.m.i. e L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 4) e dalle relative  norme  di
attuazione. 
  Dall'attuazione della  presente  Direttiva  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della  finanzia  pubblica.  Ai  membri  delle
strutture politico-istituzionali, tecniche e di  segreteria  previste
dalla presente Direttiva non  spetta  alcun  compenso,  ne'  rimborso
spese. 
    Roma, 8 febbraio 2013 
 
                                                 Il Presidente: Monti 

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 176